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IVA integratori alimentari: spetta l’aliquota ridotta previo parere delle Dogane

22 Marzo 2022 in Notizie Fiscali

Con Risposta a interpello n 121 del 17 marzo le Entrate, ascoltato il parere delle Dogane, ritengono si possa applicare l'aliquota IVA ridotta al 10% ad un integratore alimentare classificato alla voce "2016" tra le preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove.

La società istante non è residente e svolge in via principale attività di commercializzazione di integratori alimentari. 

Tra i prodotti commercializzati vi è un integratore alimentare che mediante un'alta concentrazione di fermenti lattici vivi (30 miliardi per capsula) agisce sull'equilibrio della flora intestinale e favorisce la funzione digestiva. 

La Società, con richiesta di parere tecnico presentata alla Direzione Dogane, Ufficio Tariffa e classificazione, ha chiesto all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito anche "ADM") la corretta classificazione doganale da attribuire al Prodotto.

Quest'ultima ha ritenuto di poter classificare lo stesso nell'ambito del Capitolo 21: "Preparazioni alimentari diverse", alla voce 2106 " Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove" e, più specificatamente, al codice NC 2106.90.92. 

In quest'ultima voce vengono classificate "altre preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola"

L'agenzia delle Entrate ha specificato che i cosiddetti integratori alimentari non sono prodotti che di per sé beneficiano dell'aliquota IVA ridotta, in quanto questi beni non sono espressamente previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al Decreto IVA. 

L'eventuale applicazione agli stessi di un'aliquota IVA ridotta è stata riconosciuta caso per caso, in base al parere tecnico reso dall'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli che ne analizza la relativa composizione. 

In altri termini, la cessione degli integratori alimentari è stata ritenuta soggetta ad un'aliquota IVA ridotta solo nel caso in cui gli stessi fossero stati riconducibili – in base al parere dell'ADM – ai prodotti indicati nella citata Tabella A, parti II, II-bis o III, allegate al Decreto IVA, che prevedono rispettivamente l'applicazione dell'aliquota IVA del 4, del 5 o del 10 per cento. 

Però, con numerosi documenti di prassi è stato affermato che agli stessi si applica l'aliquota del 10 per cento in quanto riconducibili al n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA, ("preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (vd. ex 2107), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura") sulla base dei pareri forniti da ADM, che, in ragione della loro composizione, li ha classificati nell'ambito della voce 21.06, in particolare 21.06.90 "Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove". 

Sulla base delle informazioni fornite dall'Istante, ADM ritiene che il Prodotto, in considerazione dell'alta concentrazione di fermenti lattici vivi (30 miliardi per capsula), agisce sull'equilibrio della flora intestinale e favorisce la funzione digestiva. 

Pertanto ritiene che "in funzione della composizione, della modalità di consumo e della destinazione d'uso, la merce sia da classificare al Capitolo 21 «Preparazioni alimentari diverse». 

Per quanto esposto si ritiene che il prodotto sia inquadrabile alla voce 2106 9092; tale classificazione è suffragata da giurisprudenza unionale consolidata e trova riscontro in molteplici informazioni tariffarie vincolanti presenti nella data base EBTI. 

Per quanto concerne il trattamento tributario ai fini dell'aliquota IVA applicabile, alla luce della classificazione effettuata da ADM, si ritiene che al prodotto oggetto dell' interpello sia applicabile l'aliquota IVA del 10 per cento, ai sensi del più volte citato n. 80) della Tabella A, parte III, poiché la voce doganale 2107 della Tariffa in vigore fino al 31 dicembre 1987, da questo richiamata, corrisponde oggi alla voce 21.06.90 della Nomenclatura Combinata vigente.

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