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Credito d’imposta transizione 5.0: tutte le regole

2 Maggio 2024 in Notizie Fiscali

Pubblicata in GU n 100 del 30 aprile la Legge n 56/2024 di conversione del Decreto n 19/2024 con ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR.

Tra le altre norme, l'art 38 reca un nuovo credito di imposta per le imprese denominato transizione 5.0, vediamo a chi spetta e per quali investimenti.

Si sottoliena che durante l'ìiter di conversione l'articolo in questione ha subito alcune modifiche.

Credito d’imposta transizione 5.0: che cos’è

L'art 38 sulla Transizione 5.0 modificato durante l’esame alla Camera, istituisce e disciplina il piano Transizione 5.0.
Viene in particolare previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici alle condizioni, nelle misure ed entro i limiti di spesa stabiliti dalle norme in commento.
Le norme dispongono, tra l’altro, in ordine a:

  • requisiti per ottenere le agevolazioni e soggetti esclusi;
  • investimenti agevolabili;
  • misura dell’agevolazione e calcolo dei parametri rilevanti;
  • condizioni di accesso all’agevolazione tra cui la presentazione di apposite certificazioni attestanti la riduzione dei consumi energetici conseguibili e l’effettiva realizzazione degli investimenti;
  • modalità di utilizzo del credito di imposta e il suo cumulo con altri incentivi;
  • regime dei controlli;
  • implementazione e gestione di una piattaforma informatica finalizzata a consentire il monitoraggio e il controllo dell’andamento dell’agevolazione.

Per effetto dell’esame alla Camera è stato specificato il contenuto della comunicazione telematica cui sono tenute le imprese per accedere al beneficio prevedendo che la certificazione, rilasciata da un valutatore indipendente – rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti – contenga solo l’attestazione, ex ante, della riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti agevolabili.

Sempre alla Camera è stato specificato il contenuto delle disposizioni di rango secondario attuative della disciplina che tra l‘altro deve specificare il costo massimo ammissibile, in termini di euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in termini di euro/kWh, dei sistemi di accumulo.

Credito d’imposta transizione 5.0: gli esclusi

Il comma 3 dell'art in questione esclude dall’agevolazione le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) e dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).
Per le imprese ammesse al credito d’imposta, analogamente al precedente credito di imposta, la concessione del beneficio spettante è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Credito d’imposta transizione 5.0: investimenti ammessi

Il comma 4 individua gli investimenti agevolabili.
Le disposizioni in esame rinviano ai beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Rispetto alle norme precedenti, si pone la condizione che, tramite gli stessi investimenti agevolabili si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.

Viene chiarito che ai fini dell’agevolazione, rientrano tra i beni strumentali immateriali di cui al citato allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche:

  • a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  • b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Il comma 5 chiarisce che, nell’ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni già richiamati, sono inoltre agevolabili:

  • a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento ai moduli fotovoltaici, sono considerati ammissibili esclusivamente quelli di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181.
    Si tratta dei prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:
    • moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di modulo almeno pari al 21,5%;
    • moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
    • moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24,0%.

Gli investimenti in beni di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo.
Nelle more della formazione del registro delle tecnologie per il fotovoltaico, di cui al richiamato articolo 12, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle già menzionate lettere a), b) e c) del medesimo articolo 12.

  • b) le spese per la formazione del personale, considerate aiuti compatibili con il mercato interno, contemplate dall’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Si tratta delle spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione; dei costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione (quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità); dei costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; delle spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
    Tali spese sono agevolabili ove finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni materiali e immateriali di cui ai commi 4 e nei beni beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (di cui al comma 5, lettera a)), e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati dalla disciplina secondaria, ovvero dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy previsto al comma 17 e secondo le modalità ivi stabilite.

Credito d’imposta transizione 5.0: misura della agevolazione

Ai sensi del comma 7, il credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti misure:

  • 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. 

Per gli investimenti nei beni immateriali (di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232) utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.

Il comma 8 prevede l’innalzamento della misura del credito d’imposta per ciascuna quota di investimento, sopra indicate come segue:

  • a) al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni materiali e immateriali, di cui al già menzionato comma 4;
  • b) al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni medesimi.

Credito d’imposta transizione 5.0: presenta la domanda

Il comma 10 prevede che, per accedere al contributo, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), apposita documentazione.
Per effetto delle modifiche apportate dalla Camera, la documentazione è quella indicata comma 11, lettera a) della norma in esame, in luogo di prevedere in generale la presentazione dell’intera documentazione di cui al richiamato comma 11.
La lettera a) del comma 11 concerne la certificazione rilasciata da un valutatore indipendente secondo criteri e modalità individuate dalle norme attuative, che – rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti – attesta ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti agevolabili.
Nella formulazione originaria della disposizione, l’accesso al beneficio è subordinato alla presentazione della documentazione “di cui al comma 11”, quindi anche quella prevista dalla lettera b) del medesimo comma, che riguarda la certificazione che attesti ex post l'effettiva realizzazione degli investimenti, conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
Unitamente a detta documentazione, le disposizioni richiedono una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.
In particolare il soggetto gestore, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato, assicurando che l’importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa.

Ai fini dell’utilizzo del credito, l’impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all’avanzamento dell’investimento ammesso all’agevolazione, secondo modalità definite con il decreto attuativo.

In base a tali comunicazioni è determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato.
L’impresa comunica il completamento dell’investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al comma 11, lettera b), ovvero della certificazione rilasciata da un valutatore indipendente, che rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attesti ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
Il GSE trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d’intesa, l’elenco delle imprese beneficiarie con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione mediante F24, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il comma 11 subordina il riconoscimento del contributo alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con norma secondaria (decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17), che rispetto all’ammissibilità e al completamento degli investimenti, attesta:

  • a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
  • b) ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Nel corso dell’esame alla Camera sono stati inseriti due nuovi commi (11-bis e 11-ter), in cui è stato trasposto il contenuto della seconda parte dell’originario comma 11.

In particolare il decreto attuativo deve individuare i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni.

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