Con Risposta n. 158/2024 le Entrare forniscono chiarimenti sulla corretta interpretazione e applicazione dell'articolo 1, commi da 115 a 119, della legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023), che disciplina il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023.
Prima di dettagliare ricordiamo che il contributo di solidarietà temporaneo è istituito per contenere gli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe nel settore energetico per imprese e consumatori.
Questo contributo si applica ai soggetti che, nel territorio dello Stato, producono e vendono energia elettrica, gas metano, gas naturale, prodotti petroliferi e altri beni energetici, nonché ai soggetti che importano o introducono tali beni da altri Stati membri dell'Unione Europea per la successiva rivendita.
La normativa prevede un limite massimo al contributo, pari al 25% del valore del patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
Le Entrate con l'interpello in oggetto hanno chiarito che il contributo di solidarietà del 2023 per il comparto energetico, laddove si calcola sul limite del 25% del patrimonio netto, tiene in considerazione anche la riserva di rivalutazione ex DL n 104 del 2020.
Contributo solidarietà temporaneo: il computo del reddito incrementale
La società ALFA S.R.L.U. esercita attività di produzione e vendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale, ed è soggetta al contributo di solidarietà temporaneo per il 2023.
Lo ha determinato applicando il 50% sul reddito incrementale, ma esso non può superare il 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio precedente (2021).
La società ha chiesto se la riserva da rivalutazione ex articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020, proporzionalmente corrispondente agli ammortamenti non ancora effettuati, debba essere compresa nel patrimonio netto rilevante per la determinazione del limite del 25% per il contributo di solidarietà.
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
- 1. gli utilizzi delle riserve in sospensione d'imposta sono esclusi dalla determinazione del contributo di solidarietà, come specificato nella normativa;
- 2. la riserva di rivalutazione (affrancata) ex articolo 110 del decreto-legge n. 104 del 2020, deve essere inclusa nel patrimonio netto ai sensi dell'articolo 2424 del codice civile, concorrendo alla determinazione del limite del 25%.
Pertanto, secondo le entrate la riserva da rivalutazione proporzionalmente corrispondente agli ammortamenti non ancora effettuati, deve essere inclusa nel patrimonio netto rilevante ai fini della determinazione del limite del 25% del contributo di solidarietà dovuto per il 2023.
Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota del 50% sull'ammontare della quota del reddito complessivo (determinato ai fini dell'IRES) relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede di almeno il 10% la media dei redditi complessivi determinati nei quattro periodi di imposta precedenti.
Tuttavia, il contributo non può essere superiore al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
L'Agenzia ha anche ricordato che la Circolare n. 4/E del 2023 ha chiarito che il contributo di solidarietà deve essere determinato come il minore tra:
- l'importo teorico del contributo,
- e il 25% del patrimonio netto risultante dal bilancio dell'anno 2021.