FISCO » Agevolazioni per le persone fisiche » Agevolazioni Covid-19

Autotrasporto merci: Bonus patente di 1.000 per i giovani under 35

1 Febbraio 2022 in Notizie Fiscali

Contributo di importo pari a 1.000 euro, a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, e comunque non superiore al 50% dell’importo di tali spese, concesso:

  • ai giovani fino al 35° anno d’età 
  • e ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali, a qualsiasi titolo e comunque denominati,

dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, e nei limiti delle risorse di 1 milione di euro per l’anno 2022.

Lo prevede l'art. 1 comma 5-bis del Decreto Infrastrutture DL del 10.09.2021 n. 121 recante "Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale", convertito dalla Legge di conversione del 09.11.2021 n. 156.

Ai fini della concessione del contributo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell’abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, per un periodo di almeno sei mesi

Ultimo aggiornamento: I commi 5-bis, 5 -ter e 5 -quater dell'art. 1 della legge di conversione del decreto legge n. 121 del 2021, sono stati modificati e sostituiti da una nuova disposizione prevista dal ddl di conversione del Decreto Milleproroghe (n. 228/2021) che ha istituito un fondo denominato
«Programma patenti giovani autisti per l'autotrasporto»
, destinato alla concessione in favore dei cittadini di età compresa fra i 18 e i 35 anni di:

  • un voucher patente autotrasporto, pari all'80% della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a 2.500 euro, 
  • a partire dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2026

per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci.

La nuova disposizione non è, dunque, solo una proroga ma costituisce un potenziamento della misura.

Con decreto del Ministro IMS, di concerto con il Ministro EF, saranno definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio.

Per approfondire leggi l'articolo Bonus camionisti: in arrivo un voucher fino a 2.500 euro

Requisiti per richiedere il bonus patente

In sintesi il bonus patente, concesso a titolo di rimborso delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi, è riconosciuto:

  • ai giovani fino al trentacinquesimo anno d’età 
  • ai soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza ovvero ammortizzatori sociali,
  • i quali devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell’abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore dell’autotrasporto di merci per conto di terzi, per un periodo di almeno sei mesi.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande del contributo, nonché le modalità di erogazione dello stesso, queste saranno definite da un decreto del Ministro delle infrastrutture, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge (comma 5- ter). 

Infine, in deroga a quanto disposto dall’articolo 54, comma 1, lettera d), del codice della strada, sugli autocarri è possibile la presenza a bordo, oltre che delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose trasportate, anche di un soggetto neo-assunto, in possesso dei titoli professionali previsti per l’esercizio della professione, per un periodo di addestramento di durata massima di tre mesi.

La disposizione in commento, infine, consente, in deroga alla normativa vigente – che prevede che gli autocarri siano destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse (ex art. 54, co. 1, lett. d), del Codice della Strada) -, che a bordo degli autocarri sia presente, oltre alle persone addette all’uso, anche un soggetto neoassunto, in possesso dei titoli professionali previsti per l’esercizio della professione, per un periodo di addestramento di durata massima di tre mesi (comma 5-quinquies dell'art. 1 del presente decreto).

Allegati:

I commenti sono chiusi