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Semplificazione attività economiche: il testo della Legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale

2 Dicembre 2025 in Normativa

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025, il testo della Legge del 02.12.2025 n. 182, recante "Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese".

La legge introduce un pacchetto di misure volte a snellire i procedimenti amministrativi, digitalizzare gli adempimenti e favorire lo sviluppo delle attività economiche. Gli interventi riguardano, tra l’altro, imprese e logistica (interscambio pallet), turismo e attività ricettive, trasporti e navigazione, oltre alla proroga della delega per il riordino della disciplina dei dehors.

Di seguito una breve sintesi delle principali disposizioni contenute nel testo.

Semplificazioni per le imprese e le attività economiche

Riduzione dei termini per l’autotutela amministrativa

L’articolo 1 modifica l’art. 21-nonies della legge 241/1990, riducendo da 12 a 6 mesi il termine entro cui la PA può procedere all’annullamento d’ufficio dei provvedimenti illegittimi.

Una misura che accelera la definizione dei procedimenti e riduce l’incertezza per imprese e contribuenti.

Riforma del sistema di interscambio dei pallet

L'articolo 2 riscrive l’intera disciplina introdotta nel 2022, definendo:

  • ambito di applicazione limitato ai pallet standardizzati e interscambiabili;
  • obbligo di restituzione dei pallet ricevuti, salvo vendita o cessione gratuita esplicitata nei documenti di trasporto;
  • possibilità di utilizzare buoni pallet digitali, che diventeranno obbligatori dopo 24 mesi. Decorso tale termine “resta valido solo” il buono pallet in formato digitale;
  • obbligo di pagamento, dopo 6 mesi, del valore medio di mercato dei pallet non restituiti;
  • predisposizione di linee guida operative da parte delle associazioni di categoria, entro 6 mesi, d’intesa con i Sistemi-pallet.

La norma mira a favorire un sistema omogeneo e trasparente di scambio, con riduzione di contenziosi e inefficienze.

Altre semplificazioni “impresa/lavoro” introdotte nel Titolo I

Nella versione definitiva pubblicata in Gazzetta Ufficiale, oltre alle misure “portanti” del provvedimento, il Titolo I introduce anche una serie di ulteriori semplificazioni operative che incidono su adempimenti e tempistiche per imprese e datori di lavoro.

In primo luogo, sul fronte degli apparecchi di accensione (accendini e dispositivi analoghi) la legge interviene sulla disciplina del DL 163/1971, sopprimendo alcuni periodi dell’art. 3, settimo comma, con l’obiettivo di snellire un quadro normativo datato eliminando previsioni ormai superate.

In materia di immigrazione e lavoro, viene chiarito e reso più “standard” il riferimento ai requisiti minimi di abitabilità, richiamando espressamente il DM Sanità 5 luglio 1975 ai fini dell’idoneità alloggiativa che il datore deve garantire nel contratto di soggiorno; inoltre, per rendere più agevole la dimostrazione dell’alloggio, nei dormitori stabili di cantiere è ammessa un’autocertificazione del datore sul rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dall’allegato XIII del d.lgs. 81/2008, mentre in caso di sistemazione presso strutture alberghiere/ricettive è sufficiente l’indicazione della struttura ospitante (restando ferme le responsabilità proprie della struttura).

Sempre sul versante immigrazione, per alcune fattispecie connesse a programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, il termine massimo per il rilascio del nulla osta viene ridotto a 30 giorni, con l’intento di velocizzare l’ingresso dei lavoratori e ridurre i tempi di attesa per le imprese. 

Un altro intervento di rilievo riguarda l’agricoltura di precisione: la legge ammette, in deroga e in via sperimentale per tre anni, l’irrorazione aerea con UAS/droni su terreni agricoli, subordinandola però a un impianto procedurale controllato (presentazione di SCIA al servizio fitosanitario regionale e relazione agronomica asseverata sulle condizioni di sicurezza e conformità), oltre all’emanazione di un decreto attuativo entro 90 giorni per definire in modo puntuale colture, contesti di utilizzo, prodotti impiegabili e modalità tecniche.

Sul piano delle attività artigiane e dei requisiti professionali, per l’autoriparazione viene esplicitato che, dopo la frequenza con esito positivo del corso di aggiornamento, l’impresa deve trasmettere una comunicazione alla Camera di commercio, rendendo più lineare e uniforme l’adempimento successivo alla formazione.

Infine, sul versante dei tributi locali, la legge prevede un alleggerimento del canone patrimoniale stabilendo l’esenzione per insegne e targhe che identificano la sede o il cantiere dell’attività fino a 5 metri quadrati complessivi, con potenziale riduzione dei costi soprattutto per le piccole attività e per le imprese operanti in cantiere.

Misure di semplificazione per il turismo e le attività ricettive

Professione di guida alpina
L’articolo 10 interviene sulla legge n. 6/1989, prevedendo:

  • l’obbligo per chi si trasferisce in altra regione di integrare la formazione secondo la disciplina locale;
  • formazione aggiuntiva obbligatoria per gli accompagnatori di media montagna che operano su terreni innevati.

Parcheggi a servizio delle strutture alberghiere
Con l’articolo 11, si facilita l’utilizzo temporaneo di porzioni di suolo pubblico come aree di parcheggio o zone carico/scarico bagagli.

Agevolazioni edilizie per il comparto turistico-ricettivo
L’articolo 12 prevede, per interventi avviati entro il 31 dicembre 2026, l’applicazione di regole richiamate dalla norma e introduce: 

  • vincolo decennale di destinazione d’uso; 
  • previsioni sul mutamento di destinazione; 
  • possibilità di convenzioni con gestori di parcheggi per mitigare l’impatto urbanistico.

Trasporti e servizi pubblici locali

Liberalizzazione dei servizi di linea non soggetti a obblighi di servizio
L’articolo 13 stabilisce che i servizi di trasporto pubblico di linea non rientranti nel regolamento europeo 1370/2007 siano svolti in regime di libera iniziativa privata, previa autorizzazione dell’ente competente.

Necessaria l’iscrizione al Registro elettronico nazionale degli operatori e il rispetto delle norme di sicurezza dei percorsi.

Navigazione: nuove competenze, digitalizzazione e riordino

Il capo III del disegno di legge introduce numerose innovazioni nel settore marittimo.

Competenze del comandante del porto
L’articolo 14 aggiorna le funzioni in materia di sicurezza della navigazione, degli ormeggi e della polizia del porto.

Esenzione dall’annotazione di imbarco e sbarco
L’articolo 15 consente, in determinati casi, l’esonero dall’annotazione di imbarco/sbarco del personale che opera su navi dello stesso armatore, introducendo l’uso digitale delle comunicazioni.

Riforma del contratto di arruolamento
L’articolo 16 digitalizza e chiarisce le modalità di stipula e annotazione dei contratti, abrogando l’art. 329 e modificando l’art. 103-bis del DL 18/2020.

Contratto del comandante anche da remoto
L’articolo 17 consente forme digitali per l’arruolamento quando l’armatore non è presente.

Riordino del servizio sanitario a bordo
L’articolo 18 delega al Governo l’adozione di un regolamento per definire:

  • requisiti di medici e infermieri a bordo delle navi mercantili;
  • caratteristiche dei locali sanitari, delle cabine di isolamento e degli ospedali di bordo.

Istituzione del consulente chimico di porto
Il nuovo art. 116-bis del Codice della Navigazione delinea un profilo professionale specifico, con:

  • laurea magistrale in chimica, ingegneria chimica o discipline affini;
  • iscrizione all’albo;
  • tirocinio pratico annuale e prova finale.

Semplificazione e riordino della disciplina dei dehors

La legge interviene in modo significativo anche sulla disciplina dei dehors (strutture amovibili installate da bar, ristoranti e imprese commerciali per ampliare la superficie di somministrazione), prorogando ed estendendo la delega al Governo per il riordino organico delle norme riguardanti l’installazione di strutture amovibili su suolo pubblico da parte di imprese di somministrazione e attività ricettive.

In particolare, l’articolo 50 modifica l’articolo 26 della legge n. 193/2024, spostando dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2026 il termine entro il quale dovrà essere adottato il decreto legislativo volto a uniformare i criteri autorizzatori, paesaggistici ed edilizi per dehors e strutture analoghe.

La delega viene inoltre estesa alle imprese alberghiere, con l’obiettivo di garantire un quadro normativo omogeneo per tutte le attività che installano spazi esterni funzionali alla somministrazione o accoglienza.

Si stabilisce inoltre che i titoli già rilasciati per l’occupazione di suolo pubblico con strutture amovibili restano validi fino all’entrata in vigore del decreto di riordino e comunque non oltre il 30 giugno 2027, superando la precedente scadenza fissata al 31 dicembre 2025. Questa estensione garantisce una continuità operativa alle imprese, evitando soluzioni di discontinuità prima della definizione del nuovo quadro normativo.

Un’ulteriore modifica riguarda le procedure di regolarizzazione, eliminando il precedente limite di 90 giorni per la presentazione dell’istanza da parte degli operatori, e sostituito da un termine “congruo” che sarà specificato nel decreto attuativo. Infine, tra i nuovi principi direttivi della delega è inserito l’obbligo per il Governo di prevedere un adeguato lasso temporale per il ripristino dei luoghi in caso di diniego dell’autorizzazione paesaggistica, edilizia o culturale. Tale previsione mira a evitare impatti economici e organizzativi sproporzionati per gli operatori interessati.

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