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Nuovo decreto fiscale: tutte le novità del DL 38/2026 in sintesi

27 Marzo 2026 in Normativa

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge 27 marzo 2026, n. 38 (Decreto Fiscale), contenente disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. Il provvedimento interviene su numerosi ambiti del sistema tributario con modifiche puntuali ma rilevanti, spesso correttive rispetto alla legge di bilancio 2026.

Il decreto si compone di due parti principali:

  • Capo I (artt. 1–12): misure fiscali
  • Capo II (artt. 13–19): ulteriori interventi economici e organizzativi.

Il decreto è entrato in vigore il 28 marzo 2026 e dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni.

Tra le misure previste segnaliamo:

  • L'eliminazione del requisito di produzione in UE/SEE per beneficiare della maggiorazione dell’ammortamento, comportando maggiore libertà negli investimenti e apertura ai mercati extra UE,
  • Ripristino regime esclusione dividendi e regime PEX (art. 11)
  • Conti correnti: aumenta l’imposta di bollo (art. 12)

Di seguito una breve sintesi delle altre novità previste dal decreto.

Credito Transizione 5.0 ridotto: misura per le imprese rimaste escluse dal bonus pieno

L’articolo 8 del DL 38/2026 introduce una misura di carattere compensativo destinata a una platea ben definita di imprese, ovvero quelle che avevano già avviato il percorso per accedere agli incentivi legati agli investimenti innovativi (in particolare nell’ambito della Transizione 5.0), presentando le comunicazioni previste e ottenendo dal GSE la conferma dell’ammissibilità tecnica degli interventi.

Per queste imprese viene riconosciuto, per il 2026, un credito d’imposta pari al 35% del credito originariamente richiesto, e non del costo complessivo dell’investimento.

Il beneficio riguarda gli investimenti in beni tecnologicamente avanzati previsti dagli allegati A e B della legge n. 232/2016, includendo anche le spese sostenute per le certificazioni obbligatorie.

Il tutto entro un limite complessivo di 537 milioni di euro per il 2026.

Come funziona operativamente

  • Il GSE comunica alle imprese entro il 30 aprile 2026 l’importo del credito effettivamente utilizzabile;
  • il credito è utilizzabile solo in compensazione tramite modello F24;
  • può essere fruito dal quinto giorno successivo alla comunicazione;
  • il termine ultimo per l’utilizzo è il 31 dicembre 2026.

Premi sportivi dilettantistici: esenzione dalla ritenuta fino a 300 euro

L’articolo 9 introduce una semplificazione fiscale per i compensi erogati agli atleti dilettanti che partecipano a manifestazioni sportive.

In particolare, per le somme corrisposte dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2026, è prevista una esenzione dalla ritenuta alla fonte (attualmente disciplinata dal DPR n. 600/1973) a condizione che l’importo complessivo percepito dallo stesso atleta non superi 300 euro nel periodo considerato.

Attenzione però al meccanismo

  • se il totale dei premi percepiti è fino a 300 euronessuna ritenuta;
  • se si supera anche di poco tale soglia → la ritenuta si applica sull’intero importo, non solo sulla parte eccedente.

Si applica agli atleti che partecipano ad attività sportive dilettantistiche relativamente ai compensi previsti dall’art. 36, comma 6 -quater, del D.Lgs. n. 36/2021.

La misura semplifica gli adempimenti per associazioni e società sportive dilettantistiche, soprattutto per premi di modesto importo, ma richiede attenzione nel monitoraggio delle soglie: il superamento del limite comporta infatti la tassazione integrale delle somme.

Avviamento negativo: tassazione rateizzata nelle cessioni d’azienda

L’articolo 3 introduce una novità importante per le operazioni di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, in particolare nei casi in cui il prezzo di vendita risulti inferiore al valore contabile dell’attività (il cosiddetto avviamento negativo).

In queste situazioni, per i soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), la differenza negativa tra corrispettivo incassato e valore dell’azienda non deve più essere tassata interamente in un solo anno. La norma prevede infatti che tale importo, limitatamente alla quota rilevata a conto economico, possa essere ripartito in cinque anni, cioè:

  • una quota nell’esercizio in cui avviene la cessione;
  • le restanti quote nei quattro anni successivi.

La stessa regola viene estesa anche ai fini IRAP, con effetto sulla determinazione del valore della produzione netta.

A chi si applica

  • alle imprese che adottano i principi contabili internazionali (i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002),
  • alle operazioni di cessione d’azienda con continuità dell’attività e mantenimento dell’occupazione.

La nuova disciplina si applica dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.

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