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Indennizzi danno biologico 2024: circolare INAIL

17 Settembre 2024 in Normativa

Con il decreto 119 del 16 Luglio 2024  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  ha definito la rivalutazione degli importi degli indennizzi riconosciuti per il danno biologico da  infortuni e malattie professionali  per il 2024 , che a  decorrere dal 1 luglio 2024 sono rivalutati del 5,4%

In merito INAIL ha pubblicato la  nuova circolare di istruzioni  n 26  del 16 settembre 2024 in cui precisa che:

  • Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l’incremento dovuto a titolo di  rivalutazione si applica  sugli importi definiti con provvedimenti a decorrere dal 1° luglio 2024 mentre il valore capitale  è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento
  • Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2043, la  rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo dei postumi.  
  • Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori  importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2024.
  • Gli importi  della rivalutazione saranno liquidati d’ufficio con le consuete modalità di pagamento e gli interessati riceveranno comunicazione del provvedimento.

Indennizzo danno biologico: di cosa si tratta

Si tratta di una prestazione  economica  riconosciuta per gli infortuni  e le malattie professionali  che hanno causato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 16% ed il 100%, in vigore dal 2000.

L'erogazione decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica.

L'importo viene stabilito in relazione al grado di menomazione  e comprende

  • una quota che indennizza il danno biologico provocato dall’infortunio o dalla malattia professionale, commisurata solo alla percentuale di menomazione accertata. L’importo è fissato secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in rendita” di cui al d.m. 12 luglio 2000  adeguata in seguito con la circolare INAIL  26 /2019, con aumenti  del 40%.
  • una quota per le conseguenze della menomazione sulla capacità dell’infortunato/affetto da malattia professionale di produrre reddito con il lavoro, commisurata al grado accertato e a una percentuale della retribuzione percepita dall’assicurato calcolata sulla base del coefficiente indicato nella “Tabella dei coefficienti” di cui al citato d.m.,

ATTENZIONE : SOLO per la quota di rendita prevista quale indennizzo del danno biologico, la legge di stabilità 2016 ha introdotto, con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la rivalutazione annua dei relativi importi.

Si ricorda anche che la  rendita  INAIL è soggetta a revisione nelle scadenze previste dalla legge entro il limite di:

  • 10 anni dalla data di decorrenza della rendita da infortunio e di
  •  15 anni dalla data di decorrenza della rendita da malattia professionale

e può comportare l’aumento/diminuzione/cessazione della stessa, ovvero il riconoscimento dell’indennizzo in capitale.

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