L’art. 3, comma 14-octies, del D.L. 202/2024 stabilisce che il credito d’imposta per gli investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), introdotto dal D.L. 60/2024, si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.
Il beneficio riguarda l’acquisto di beni strumentali destinati a strutture produttive, già attive o di nuova apertura, situate nelle ZLS ammesse agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell’art. 107, par. 3, lett. c) TFUE, e nei limiti previsti dalla Carta degli aiuti regionali 2022-2027.
Per poter usufruire del credito d’imposta, le imprese devono innanzitutto inviare all’Agenzia delle Entrate una prima comunicazione nel periodo compreso tra il 22 maggio e il 23 giugno 2025. In questo documento devono indicare sia le spese già sostenute dal 1° gennaio 2025, sia quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025.
La comunicazione è considerata valida anche se trasmessa tra il 19 e il 23 giugno ma inizialmente scartata dal sistema, a condizione che venga ritrasmessa entro il 28 giugno 2025.
Occorre però prestare molta attenzione: se viene scartato l’intero file, ad esempio per errori nel codice di autenticazione o nel codice fiscale, non sarà possibile inviare nuovamente la comunicazione dopo il 23 giugno 2025.
Successivamente, le imprese che hanno inviato la prima comunicazione devono trasmettere, a pena di decadenza dal beneficio, una comunicazione integrativa tra il 20 novembre e il 2 dicembre 2025. Questa seconda comunicazione serve a confermare l’effettiva realizzazione degli investimenti dichiarati in precedenza. Anche in questo caso è considerato valido l’invio effettuato tra il 28 novembre e il 2 dicembre se il file è stato scartato, purché la trasmissione corretta avvenga entro il 7 dicembre 2025. Tuttavia, se viene scartato l’intero file, non è permesso alcun invio oltre il 2 dicembre 2025.
Nella comunicazione integrativa devono inoltre essere riportati gli estremi della certificazione del revisore, che attesta il reale sostenimento delle spese e la corrispondenza con la documentazione contabile dell’impresa.
L’invio può essere effettuato esclusivamente tramite i canali telematici dell’Agenzia, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario abilitato.
Sono previsti anche software dedicati:
- “ZLS2025” per la comunicazione iniziale
- e “ZLSINTEGRATIVA2025” per quella integrativa.
Per ottenere il credito, le spese devono risultare da una certificazione rilasciata da un soggetto iscritto alla sezione A del Registro dei revisori legali (art. 8, D.Lgs. 39/2010), che attesti sia l’effettivo sostenimento dei costi sia la coerenza con la documentazione contabile dell’impresa.
In Allegato
- Modello comunicazione ZLS 2025
- Istruzioni per la compilazione – comunicazione ZLS 2025
- Modello comunicazione integrativa ZLS 2025
- Istruzioni per la compilazione – comunicazione integrativa ZLS 2025
- Provvedimento del 19.11.2025 di modifica Modello comunicazione integrativa
