Visita medica al dipendente dopo lunga malattia: è obbligatoria?

8 Febbraio 2024 in Domande e risposte

Con l'interpello 1 2024 del 5 febbraio la Commissione sicurezza del Ministero del lavoro  ha risposto ad una richiesta di chiarimenti da parte di una università,  in tema di obbligo di  effettuazione della visita medica di controllo  di un  dipendente successivamente ad una assenza superiore a 60giorni 

La commissione  chiarisce che l'obbligo , a carico dei datori di lavoro per verificare la  continuità dell'idoneità alle mansioni, riguarda solo i dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria 

In particolare la nota della Commissione   riepiloga il quadro normativo, ricordando che    l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008,  al comma  1, lettera m) definisce la “sorveglianza sanitaria” come: “insieme degli atti medici, finalizzati alla  tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di  rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”;

 Invece  l’articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, pone, in capo al datore di lavoro privato e ai dirigenti pubblici , che organizzano e dirigono le 

attività,  l’obbligo di “nominare il medico  competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto  legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28” ( casistica ampliata dal recente decreto 48 2023) 

Inoltre lo stesso articolo 18, comma 1, lettera c), stabilisce che il datore di lavoro “nell’affidare i  compiti ai lavoratori” ha l’obbligo di :

  1. “tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in  rapporto alla loro salute e alla sicurezza”,  e di: 
  2. “vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano  adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità”.

Infine  l’articolo 41, sulla  “Sorveglianza  sanitaria”, prevede  in particolare, che la sorveglianza sanitaria comprende, tra l’altro, una visita medica “precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione”;

 L'interpello richiama quindi la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lav., con sentenza del 27 marzo 2020, n. 7566  in cui è stato chiarito che l"a  "ripresa del lavoro", rispetto alla quale la visita medica deve essere  "precedente", è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in  azienda dopo un'assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre sessanta giorni, alle medesime  mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni, per le quali sia necessario

compiere una verifica di "idoneità" e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza  pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica»

La Commissione conclude affermando  che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere  sottoposti alla visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), al fine di confermare  la loro idoneità  alla mansione già svolta.

I commenti sono chiusi