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EPAP 2024: quali sono contributi minimi e le scadenze?

26 Luglio 2024 in Domande e risposte

Il professionista iscritto all’Epap,  ente pluricategoriale degli attuari, chimici e fisici, geologi, dottori  agronomi e dottori  forestali.   è tenuto al versamento della seguente contribuzione obbligatoria previdenziale:

1) contributo soggettivo pari al 10% del reddito netto;
2) contributo di solidarietà pari allo 0,2% del reddito netto;
3) contributo integrativo pari al 4% del volume di affari,  (dal 16 aprile 2022),
4) contributo di maternità,  fissato annualmente dall’Ente e approvata dai ministeri competenti da versare con  il saldo dei contributi 

Agevolazione giovani under 30: A tutti i professionisti che si iscrivono all’EPAP prima dei 30 anni e che sono tenuti al pagamento dei soli contributi minimi, l’Ente dà la possibilità di ridurre del 70% il livello di contribuzione  per i primi 3 anni di iscrizione.

Scadenze di versamento contributi EPAP  e modello redditi 

Le scadenze contributive sono le seguenti:

  • primo acconto: 5 aprile pari al 30% dei contributi calcolati in base al reddito dichiarato nell’ultimo modello di autocertificazione reddituale M2;
  • secondo acconto: 5 agosto pari al 35% dei contributi dovuti calcolati sulla medesima base imponibile del primo acconto;
  • saldo (anno precedente) e contributo di maternità (anno in corso): 15 novembre dell’anno successivo a quello di pagamento degli acconti.

È facoltà degli iscritti optare eventualmente su due rate di pari importo , senza oneri né interessi, con le seguenti scadenze:

  • per il primo acconto
    • 1^ rata entro il 05 aprile
    • 2^ rata entro il 05 maggio
  • per secondo acconto
    • 1^ rata entro il 05 agosto
    • 2^ rata entro il 05 settembre
  • per il saldo dei contributi dovuti per l’anno precedente
    • 1^ rata entro il 15 novembre
    • 2^ rata entro il 15 dicembre

ATTENZIONE

La scadenza del  modello 2 (dichiarazione reddituale) è il  31 Luglio dell'anno successivo . In caso di inadempimento non sarà possibile inviare il precalcolo delle varie scadenze e l’iscritto dovrà calcolarsi da solo gli importi da versare.

L’Ente, per comunicare gli importi da pagare utilizza l’invio per PEC, pertanto l’iscritto deve essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata. 

Minimi contributivi e massimale di reddito EPAP 2024

Ogni iscritto in attività è tenuto almeno al versamento dei contributi minimi ogni anno come determinati dall'ente. Tali contributi, sono dovuti, come previsto dall’art. 3, comma 4 del Regolamento anche dall’iscritto che abbia dichiarato reddito zero o negativo.

REDDITO IMPONIBILE MASSIMO 2024
REDDITO IMPONIBILE MINIMO 
€ 119.650,00

€  7.227,00

CONTRIBUTI MINIMI:

  • soggettivo   € 723,00
  • integrativo   € 289,00
  • di solidarietà  € 14,00

Nella GU del 19 giugno 2024 è stata pubblicata la nota del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  n. 36/0006680/PLUR-L-80 del 27 maggio 2024  di approvazione della  delibera  del  consiglio di amministrazione dell'EPAP  del 26 ottobre 2023, concernente  la  determinazione  del  contributo  di maternita' per l'anno 2023, in misura pari a euro 21,00 pro-capite.

Modalità di versamento contributi EPAP

Bonifico Bancario:   può essere fatto presso qualsiasi sportello Bancario, anche online.

Nel caso di pagamento online è preferibile utilizzare la EPAPCARD (senza alcuna commissione).

Le coordinate bancarie per il pagamento degli importi all’Ente sono:

Banca Popolare di Sondrio di Viale Cesare Pavese, 336 – 00144 Roma

C/C: 000069000X37 – ABI: 05696 – CAB: 03211 – CIN: Q – CODICE BIC-SWIFT: POSOIT22 –  IBAN: IT74Q0569603211000069000X37

Il modello F24 è quello ordinario . Nell’ultima sezione in basso – Altri Enti Previdenziali ed Assicurativi – al di sotto della parte riservata all’INAIL, vanno  inseriti i seguenti dati:

  •     Codice ente: 0008;
  •     Codice sede: non compilare;
  •     Causale contributo: E065;
  •     Codice posizione: non compilare;
  •     Periodo di riferimento: da 01/2024 a 12/2024;
  •     Importo a debito versato: Importo dovuto;
  •     Importo a credito compensato: non compilabile*.

*Questo campo non è compilabile, in quanto non è ammessa la compensazione dei crediti previdenziali con i debiti di imposta. Invece è possibile procedere con la compensazione di crediti derivanti da imposte dirette (IVA compresa) utilizzando le apposite sezioni presenti nell’F24.

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