Pubblicato in GU n. 32 dell' 8 febbraio 2022 il DPCM 10 dicembre 2021 di attuazione del credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, ai fini:
- della bonifica ambientale,
- della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico,
- della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate
- del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.
Credito d’imposta bonifica ambientale: a chi spetta
In particolare, il credito d'imposta è riconosciuto, in considerazione delle erogazioni liberali effettuate:
- alle persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio italiano;
- agli enti non commerciali, intesi come enti pubblici o privati diversi dalle società residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
- ai soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.
Attenzione al fatto che le erogazioni liberali devono essere effettuate esclusivamente tramite uno dei seguenti sistemi di pagamento:
- bonifico bancario;
- bollettino postale;
- assegni bancari e circolari;
- carte di credito, di debito e prepagate.
In caso di pagamento effettuato mediante conto corrente bancario o postale i dati identificativi del conto corrente devono coincidere con quelli del soggetto richiedente l'agevolazione.
Credito d’imposta bonifica ambientale: a quanto ammonta
Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi di seguito elencati e spetta:
- alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile
- ai soggetti titolari di reddito d'impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui
ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Credito d’imposta bonifica ambientale: per quali interventi spetta
Sono riconosciute ammissibili al beneficio del credito di imposta le erogazioni liberali in denaro ai fini di:
- bonifica ambientale, intesa come risanamento e riqualificazione di un'area contaminata da rifiuti o sostanze pericolose e dannose per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- rimozione dell'amianto dagli edifici, intesa come rimozione ossia eliminazione dei materiali contenenti amianto mediante asportazione, smaltimento e bonifica dell'area;
- prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, intesa come contenimento o rimozione dei fattori che determinano il fenomeno di dissesto;
- realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate, intesa come interventi di sviluppo e valorizzazione del verde urbano e periurbano;
- recupero di aree dismesse, intesa come riqualificazione e riutilizzo di un'area non più adoperata, attraverso la ristrutturazione o ricostruzione di manufatti esistenti o la rinaturalizzazione a fini agricoli, ricreativi, sociali.
Il credito d'imposta è anche riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi suddetti siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
Credito d’imposta bonifica ambientale: come richiederlo
L'accesso al beneficio per le erogazioni liberali effettuate dopo la pubblicazione del presente decreto avviene previo rispetto della seguente procedura:
- il soggetto che intende effettuare un'erogazione liberale individua l'intervento da sostenere sul portale web gestito dal Ministero della transizione ecologica e contatta la pubblica amministrazione proprietaria del bene oggetto di finanziamento per concordare l'importo e i termini dell'erogazione liberale;
- successivamente, il soggetto che intende effettuare l'erogazione liberale prenota il contributo comunicando al Ministero della transizione ecologica l'ammontare dell'erogazione liberale e i termini di effettuazione concordati con l'amministrazione proprietaria del bene;
- nei dieci giorni successivi alla prenotazione di cui alla lettera precedente, il Ministero della transizione ecologica comunica al soggetto che intende effettuare l'erogazione liberale l'ammissione al contributo, sotto forma di credito di imposta,
- entro i dieci giorni successivi alla comunicazione di cui sopra, il soggetto che intende usufruire dell'agevolazione, a pena di decadenza della prenotazione del contributo, effettua il versamento avvalendosi dei sistemi previsti.
- L'operazione deve indicare la causale «Bonus Ambiente», seguita dalla denominazione dell'ente beneficiario e dall'oggetto della donazione;
- entro trenta giorni dall'avvenuto versamento, le pubbliche amministrazioni proprietarie del bene oggetto di finanziamento verificano il buon fine del pagamento e, mediante l'accesso al portale gestito dal Ministero della transizione ecologica,
- successivamente, il soggetto che ha effettuato l'erogazione liberale, al fine di usufruire del credito d'imposta, accede al portale gestito dal Ministero della transizione ecologica per scaricare apposita dichiarazione prodotta dal portale attestante la donazione, sulla base delle informazioni fornite dai soggetti pubblici, e acconsentire o meno alla pubblicazione dei propri dati identificativi sul sito web istituzionale del Ministero.
L'elenco degli interventi è continuamente aggiornato attraverso le segnalazioni delle pubbliche amministrazioni.
Il Ministero della transizione ecologica pubblica l'elenco delle donazioni ricevute, facendo esplicito riferimento al titolo dell'intervento, all'ente beneficiario, all'ammontare dell'erogazione e agli eventuali finanziamenti pubblici ricevuti dal medesimo intervento.
Infine, i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano mensilmente al Ministero della transizione ecologica, per il tramite del portale web tutte le informazioni relative all'intervento, i Fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione.
Gli eventuali concessionari o affidatari beneficiari delle erogazioni liberali hanno l'onere di effettuare la medesima attività di comunicazione per il tramite dei soggetti pubblici proprietari del bene.
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