Versamento in unica soluzione o come prima rata al fine del perfezionamento per la regolarizzazione delle violazioni formali prevista dalla Legge di Bilancio 2023, articolo 1, commi da 166 a 173.
Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo:
- la prima entro il 31 marzo 2023
- e la seconda entro il 31 marzo 2024.
É consentito anche il versamento in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2023.
Le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione sono quelle per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 31 ottobre 2022:
- dal contribuente,
- dal sostituto d’imposta,
- dall’intermediario
- e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati,
che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell'Iva, dell'Irap, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, nonché sulla determinazione delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi.