Con una faq pubblicata ieri 11 aprile le Entrate chiariscono che, per i contributi a copertura degli extra costi energetici previsti dai decreti legge 4, 17 e 21 del 2022, la compensazione può essere attuata, in presenza di tutti i requisiti previsti dalle norme:
- anche anteriormente alla fine del trimestre di riferimento,
- è necessario possedere le fatture di acquisto.
Come specificato anche dalla rivista FiscoOggi della stessa agenzia delle Entrate "è ammesso l’utilizzo in compensazione dei bonus gas ed energia in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento, a condizione che le spese per l’acquisto dell’energia elettrica e del gas naturale consumati, cui si riferisce il credito d’imposta spettante, siano sostenute, secondo i criteri contenuti nell’articolo 109 del Tuir, in questo trimestre e tale circostanza sia documentata mediante fattura d’acquisto. "
Le Entrate sottolineano che i decreti “Energia” (articolo 15 del Dl n. 4/2022, articoli 4 e 5 del Dl n. 17/2022, articoli 3 e 4 del Dl n. 21/2022) con cui sono introdotti i contributi sotto forma di credito d’imposta a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l’acquisto di gas ed energia elettrica nei primi due trimestri del 2022, non contengono specifiche previsioni che precludano l’utilizzo in compensazione del bonus prima della fine del trimestre di riferimento.
Bonus imprese energivore e gasivore: che cosa sono
Il Decreto Sostegni-ter ha introdotto il bonus imprese energivore e gasivore per le imprese a forte consumo di energia elettrica.
Si tratta di un credito d’imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.
L’articolo 15 del decreto Sostegni-ter (Dl. n. 4/2022) prevede un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore di quelle imprese caratterizzate da un alto impatto dei costi energetici rispetto all’attività svolta, per garantire loro una parziale compensazione degli extra costi sostenuti a causa dell’eccezionale innalzamento del prezzo dell’energia.
Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Per accedere all’agevolazione è necessario che la media dei costi per KWh della componente energia elettrica relativi all’ultimo trimestre 2021, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, sia superiore del 30% rispetto alla media di quelli relativi all’ultimo trimestre del 2019. Alle imprese che soddisfano questo requisito spetta un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2022.
La risoluzione n. 13/E pubblicata il 21 marzo 2022 istituisce il codice tributo “6960” da utilizzare per accedere all’agevolazione.
(Leggi Bonus imprese energivore: pronto il codice tributo per l'agevolazione)
Il Decreto Energia (Decreto Legge n. 17 del 1° marzo 2022) conferma per il secondo trimestre 2022 l’agevolazione nei confronti delle imprese energivore e introduce un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, anche per le imprese a forte consumo di gas naturale (cd. imprese gasivore).
Il Decreto Ucraina bis (Decreto Legge 21/2022) incrementa la misura delle agevolazioni. Per le imprese energivore e gasivore i contributi straordinari già disposti dal decreto “Energia” (articoli 4 e 5 del Dl n. 17/2022) sono rideterminati nella misura del 25% (anziché 20) per i consumi di energia e del 20% (anziché 15) per il gas.
Il Decreto Ucraina bis prevede analoghi contributi, sempre sotto forma di crediti d’imposta, a parziale compensazione delle spese sostenute per l’acquisto dell’energia elettrica o del gas acquistati e consumati nel secondo trimestre 2022, rispettivamente, da parte delle imprese non energivore (nella misura del 12%) e delle imprese non gasivore (nella misura del 20%).
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