In risposta ad un contribuente le Entrate, con una FAQ pubblicata sulla propria rivista online FiscoOggi e datata 5 settembre 2022, chiariscono il perimetro di applicazione della detrazione spettante per le ristrutturazioni edilizie non goduta da un soggetto incapiente.
In particolare veniva domandato se fosse possibile indicare nella dichiarazione dei redditi 2022 le spese di ristrutturazione edilizia sostenute nel 2020 non dichiarate in quanto appunto il contribuente era incapiente e non obbligato in assenza di redditi a presentare la dichiarazione 2021.
La risposta delle Entrate è affermativa, con la precisazione che siano stati rispettati tutti gli obblighi previsti dalla normativa per poter richiedere la detrazione.
L’Agenzia delle entrate anche nella recente Circolare n 28 del 25 luglio 2022 ha ribadito che il contribuente che, anche per incapienza, non si sia avvalso della detrazione nei precedenti periodi d’imposta per lavori per i quali ricorrevano tutte le condizioni per applicare l’agevolazione può, comunque, usufruire della detrazione indicando nella dichiarazione il numero della rata corrispondente.
Nel caso di specie, il contribuente che ha sostenuto le spese nel corso dell’anno 2020 e non ha presentato la dichiarazione dei redditi relativa a tale anno, può richiedere l’agevolazione relativamente alla seconda rata, presentando il modello dichiarativo per l’anno 2021 e indicando il numero della rata (2) nell’apposito campo del modello.
Si ricorda che con la Circolare n 28 del 25 luglio 2022 le Entrate hanno fornito un utile aggiornamento della circolare n.7/E del 25 giugno 2021 che tiene conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all'anno d'imposta 2021, con specifico riferimento alla detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, sismabonus, bonus facciate, bonus mobili, bonus verde, ecobonus e Superbonus, che ne lascia inalterato l'impianto generale.
La Circolare richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce nuovi chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative intervenute ma anche delle risposte ai quesiti posti dai contribuenti in sede di interpello o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.