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Cessioni ai dipendenti di organismi internazionali: le regole di non imponibilità IVA

11 Ottobre 2022 in Notizie Fiscali

Con risposta a interpello n 495 del 5 ottobre le Entrate chiariscono dubbi sulla non imponibilità delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di dipendenti di Organismi internazionali non aventi sede in Italia.

Sinteticamente, il soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato può emettere fattura in regime di non imponibilità in caso di cessione di beni o prestazione di servizi nei confronti di membri di organismi internazionali non aventi sede in Italia, dietro presentazione del certificato di esenzione di cui all’allegato II del regolamento Ue n. 281/2011

Un funzionario di Organismo internazionale con sede in uno Stato UE diverso dall'Italia, riferisce che il governo del predetto Stato prevede la non imponibilità ai fini IVA degli acquisti, per uso personale, di beni e servizi entro certi limiti stabiliti.

L'esenzione si applica a condizioni di reciprocità a tutti gli Stati membri ai sensi dell'articolo 151 della direttiva 2006/112/CE e dell'articolo 13 della direttiva 2008/118/CE.

L'Istante precisa che il Ministero degli Esteri del Paese UE in cui ha sede il predetto Organismo internazionale provvede al rilascio di un certificato attestante il diritto all'esenzione da esibire al cedente del bene o al prestatore del servizio per ottenere il rimborso dell'IVA corrisposta nel Paese di consumo. 

Egli chiede se l'acquisto di beni per uso personale effettuato in Italia nel 2021 possa fruire della descritta agevolazione. 

Le Entrate specificano che ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 1, lettera b) della direttiva IVA gli Stati membri esentano "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinate alle organizzazioni internazionali riconosciute come tali dalle autorità pubbliche dello Stato membro ospitante e ai membri di tali organizzazioni, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organizzazioni o dagli accordi di sede".

In Italia, tale norma è trasposta nell'articolo 72, comma 1, lettera f) del D.P.R. n. 633/1972.

Occorre inoltre ricordare che l'articolo 51 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011 stabilisce che «Se colui che riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi è stabilito nella Comunità, ma non nello Stato membro in cui ha luogo la cessione o la prestazione, il certificato di esenzione dall'IVA e/o dalle accise di cui all'allegato II del presente regolamento funge da conferma che l'operazione può beneficiare dell'esenzione a norma dell'articolo 151 della direttiva 2006/112/CE, ferme restando le note esplicative figuranti nell'allegato di detto certificato. Nell'usare tale certificato, lo Stato membro in cui è stabilito colui che riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi può decidere se utilizzare un certificato comune IVA e accise ovvero due certificati distinti».

Come si evince dal complesso della normativa comunitaria riportata, sono le autorità competenti dello Stato membro ospitante l'Organismo internazionale a dover valutare la spettanza delle esenzioni IVA previste dalla propria normativa nazionale in conformità alla Direttiva IVA e, se del caso, vistare il certificato di esenzione, ovvero concedere la dispensa da detto visto in conformità al Regolamento n. 282/2011 (cfr. risposta ad interpello n. 45 del 2021). 

Inoltre, come chiarito nella circolare del Ministero delle Finanze del 10 marzo 1998 n. 78, nel caso in cui siano operatori italiani a fornire beni ai soggetti in questione, con sede in altri Paesi membri, "la relativa fattura dovrà essere emessa senza applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 72, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 [attualmente, articolo 72, comma 1], dietro presentazione del formulario debitamente vistato dalle autorità competenti del paese membro interessato".

Con riferimento al caso di specie, al fine di fruire della non imponibilità IVA sugli acquisti di beni per uso personale effettuati in Italia dall'Istante, è necessario che lo stesso sia munito del certificato di esenzione, rilasciato dalle competenti autorità dello Stato membro presso cui ha sede l'Organismo internazionale, da cui risulti che i beni e i servizi acquistati rispondono alle condizioni e ai limiti vigenti nello Stato membro ospitante l'Organismo internazionale e che tale certificato sia conforme a quello previsto nell'Allegato II del citato Regolamento unionale, rispettando tutte le indicazioni contenute nelle note esplicative dell'Allegato II. 

Tale documento, infatti, "funge da documento giustificativo dell'esenzione prevista per le forniture di beni e le prestazioni di servizi o le spedizioni di beni ai beneficiari (organismi/persone) ai sensi dell'articolo 151 della direttiva 2006/112/CE e dell'articolo 13 della direttiva 2008/118/CE. Di conseguenza deve essere redatto un certificato distinto per ogni fornitore/depositario. Il fornitore/depositario è inoltre tenuto a conservare il presente certificato nei propri registri in conformità delle norme vigenti nel proprio Stato membro" (cfr. Note esplicative dell'Allegato II del Regolamento n. 282/2022/CE). 

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