Con Provvedimento del 3 dicembre le Entrate stabiliscono che nella definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni:
- i soggetti con partita IVA attiva alla data del 23 marzo 2021, non tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto per uno o entrambi i periodi d’imposta 2019 e 2020,
- accedono alla definizione (di cui all’articolo 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69)
- a condizione che abbiano subìto una riduzione maggiore del 30 per cento dell’ammontare dei ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto all’ammontare dei ricavi e compensi relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019,
- come risultanti dalle dichiarazioni dei redditi presentate per i due periodi.
I campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, necessari per determinare l’ammontare dei ricavi e compensi rilevante ai fini dell’accesso alla definizione, sono indicati nell’allegato A (scarica qui la tabella)
Definizione agevolata avvisi bonari: i beneficiari e le regole
L’articolo 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 ha introdotto la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.
La misura agevolativa è rivolta ai soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale dovuta all’epidemia di Covid-19, hanno subìto una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente (art. 5, comma 2, del decreto).
Al riguardo, la norma prevede che, per i soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, si faccia riferimento, in luogo del volume d’affari, all’ammontare dei ricavi e compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi trasmesse entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2020.
Con il presente provvedimento, si dispone che le dichiarazioni dei redditi da prendere a riferimento per confrontare l’ammontare dei ricavi e compensi sono quelle relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020. In questo modo possono accedere alla definizione anche quei soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi, hanno un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
In proposito, al fine di preservare l’omogeneità dei valori da porre a confronto, si prevede di considerare l’ammontare dei ricavi e compensi relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2020 anche nel particolare caso in cui il contribuente risulti non tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA per uno solo dei due periodi.
Definizione agevolata su comunicazioni di irregolarità: l'autodichiarazione
Per garantire la massima trasparenza, in allegato al provvedimento del 3.12 sono esplicitati i campi delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta 2019 e 2020 necessari per ricostruire l’ammontare dei ricavi e compensi relativi alle due annualità.
Inoltre, al fine di concedere ai contribuenti destinatari delle proposte di definizione agevolata un congruo lasso di tempo per compilare e inviare l’autodichiarazione prevista dall’art. 1, commi 14 e 15, del decreto, si dispone la modifica del punto 2.2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. 275852 del 18 ottobre 2021, prevedendo che la predetta autodichiarazione debba essere presentata:
- entro 60 giorni dall’approvazione del relativo modello (che avverrà con successivo provvedimento direttoriale) ovvero, se il termine è più favorevole,
- entro 60 giorni dal pagamento dell’intero importo o della prima rata delle somme richieste con la comunicazione degli esiti oggetto di definizione agevolata.
Con il provvedimento del 3.12 si apporta una modifica al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 275852 del 18 ottobre 2021 al punto 2.2.
Ricordiamo che con Provvedimento n 275852 del 18 ottobre 2021 le Entrate stabiliscono che, i contribuenti che intendono accettare la proposta di definizione agevolata su avvisi bonari sono tenuti a presentare una autodichiarazione entro il 31 dicembre 2021 ovvero, se il pagamento delle somme dovute o della prima rata è effettuato dopo il 30 novembre 2021, entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento.
La definizione agevolata (ex art 5, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69) si perfezione con il pagamento delle somme dovute escluse sanzioni aggiuntive.
Definizione agevolata su comunicazioni di irregolarità
Oggetto della definizione sono le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 21 dicembre 2018.
In particolare:
- per il periodo d’imposta 2017 la definizione si applica alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020, non inviate per effetto della sospensione disposta dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- per il periodo d’imposta 2018 la definizione si applica alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021.
L’agevolazione consiste nell’esclusione del pagamento delle sanzioni (o delle somme aggiuntive in caso di irregolarità relative a contributi previdenziali) contenute nella comunicazione d’irregolarità.