In ambito di cessione dei crediti connessi agli interventi edilizi, l’articolo 14 del Decreto Aiuti n. 50/2022, ha nuovamente modificato l’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo che alle banche e alle società appartenenti a un gruppo bancario vigilato, sia sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo.
Ma chi sono questi clienti professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del d.lgs. n. 58 del 1998?
Come previsto dal suddetto articolo la Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento:
- i clienti professionali privati;
- i criteri di identificazione dei soggetti privati che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta.
Il cliente professionale è un cliente che possiede:
- l’esperienza,
- le conoscenze
- e la competenza
necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.
In quanto alla definizione di clienti professionali privati si rinvia all’allegato n. 3 alla delibera della Consob del 15 febbraio 2018, n. 20307 "Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari", che definisce i clienti professionali di diritto e
su richiesta:
- clienti professionali di diritto, tra cui:
- banche,
- imprese di assicurazione,
- agenti di cambio,
- fondi pensione
- imprese di grandi dimensioni che presentano almeno due dei seguenti requisiti dimensionali:
- totale bilancio di 20 milioni di euro,
- fatturato netto 40 milioni di euro,
- fondi propri 2 milioni di euro;
- clienti professionali su richiesta, diversi da quelli di cui sopra, che possono effettuare specifica richiesta se soddisfano almeno due dei seguenti requisiti:
- il cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 EUR;
- il cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.